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La UE non vuole la criminalizzazione del file sharing p2p

Giunge dal Parlamento Europeo una nuova apertura verso la condivisione di file online sulle reti di file sharing. Nella giornata di ieri, l’istituzione europea ha approvato una mozione tesa a non criminalizzare lo scambio di file tra i privati cittadini del vecchio continente, accantonando l’ipotesi di bandire dalla Rete coloro che violano i copyright scaricando materiali protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
Nonostante il buon risultato ottenuto per gli utenti dei network di file sharing, la votazione ha dimostrato chiaramente una netta divisione tra i vari gruppi parlamentari. L’emendamento che bollava come inappropriati ed eccessivi i provvedimenti ipotizzati per punire chi viola il copyright scaricando file protetti è passato grazie al voto positivo di 314 membri, cui si sono contrapposti i restanti 297 parlamentari. Una vittoria dei “sì” al fotofinish, che consentirà la redazione di future leggi e direttive maggiormente aperte al file sharing e tese a non criminalizzare eccessivamente chi viola il diritto d’autore.Il pronunciamento dell’istituzione europea costituisce, inoltre, una chiara presa di posizione nei confronti dei provvedimenti in via di sviluppo in Francia per disincentivare e punire la condivisione di file protetti da copyright. Con le nuove norme, un cittadino francese rischia l’interdizione dalla Rete dopo essere stato colto per la terza volta a scaricare materiale protetto dal diritto d’autore online. Tra pochi mesi, la Francia assumerà la presidenza della Unione Europea per sei mesi e, secondo numerosi osservatori, potrebbe premere per l’applicazione del suo regolamento nazionale sul file sharing a livello europeo. La recente decisione del Parlamento potrebbe, però, costituire un primo ostacolo verso l’approvazione di direttive maggiormente restrittive nei confronti dei privati cittadini che scaricano file coperti da copyright con il p2p.

Fonte | WebNews

Il garante della provacy interviene sul caso Peppermit

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiuso l’istruttoria sul caso Peppermint ritenendo illecita l’attività svolta dalla società.
Esiste infatti una direttiva europea che vieta ai privati la possibilità di effettuare monitoraggi “ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti”.
Il Garante inoltre ha confermato la decisione dei giudici del Tribunale di Roma, confermando che “i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, allo stato della legislazione vigente, non possono comunicare i nominativi degli interessati ritenuti responsabili di violazioni del diritto d’autore”.
I dati in possesso dei provider, insomma, devono essere consegnati solo in caso di “indagini penali o di tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale”, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea chiamata a pronunciarsi su una questione simile.
Ancora, è interessante notare come il Garante abbia chiarito che la condivisione di file nei circuiti peer to peer non costituisce “comunicazione al pubblico”, visto che il numero di utenti cui è accessibile non è infinito o indeterminabile, né sono presenti le caratteristiche di simultaneità e unicità della trasmissione che la qualificherebbero come “comunicazione al pubblico”.
Il Garante ha individuato un mancato rispetto del principio di finalità: “Le reti p2p sono finalizzate allo scambio fra utenti di dati e file per scopi sostanzialmente personali, mentre il software Fsm (quello usato da Peppermint, ndr) non è destinato allo scambio di dati, ma al monitoraggio ed alla ricerca di dati, che utenti di reti peer to peer mettono a disposizione a terzi”.
Pertanto i dati condivisi dagli utenti non possono essere utilizzati da Peppermint per le proprie finalità (ossia monitorare gli utenti stessi per chiedere un risarcimento), ma solo per quelle della rete peer to peer: condividere.
Anche la trasparenza e la correttezza sono state ignorate da Peppermint e dalla società di cui si è servita per i suoi scopi: gli utenti non sono stati avvisati preliminarmente della raccolta di dati, com’è invece loro diritto. Per tutti questi motivi i dati raccolti non possono più essere impiegati in alcun modo, e ne è stata disposta la cancellazione entro la data limite del 31 marzo.

Paolo Landi di Adiconsum, una delle prime associazioni a denunciare il caso Peppermint al Garante, ha commentato: “Giustizia è stata fatta, ma rimangono ancora degli interrogativi. Chi risarcisce coloro i quali per paura hanno risposto alle lettere ricevute dai legali pagando quanto richiesto? Chi risarcisce i danni ai consumatori che sono stati controllati? Come si concluderanno le cause ancora in corso?”

Fonte: Zeus News

Download dalla rete: Per la Corte europea non vanno rivelati i dati di chi scarica

Chi scarica musica illegalmente da Internet ha comunque diritto alla tutela della privacy. Almeno in Spagna. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto la validità delle leggi nazionali in materia, pronunciandosi su una vicenda che vedeva opposte la società degli editori Promusicae e la compagnia Telefonica.
Quest’ultima aveva rifiutato di comunicare l’identità e l’indirizzo delle persone alle quali fornisce un servizio di accesso a internet, precisando che, in base alla normativa spagnola, la consegna dei dati è autorizzata solo nel caso di un’indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza.
La Promusicae si era rivolta allora alla Corte europea, che ha rimandato la questione ai singoli Stati, invitandoli pero’ ad assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali.

Fonte: Euronews

Per il tribunale di roma lo scambio peer to peer e il download dei file non è reato

Il Tribunale di Roma ha giudicato lecito il ‘peer to peer’, lo scambio di dati (filmati, canzoni, ecc.) attraverso specifici siti internet. Il pm Paolo Giorgio Ferri, in assenza di una legislazione e di fronte a un fenomeno diffuso e di difficile criminalizzazione con accertamenti quasi impossibili come raccolta di prove, ha chiesto e ottenuto l’archiviazione di un’inchiesta sul fenomeno. Il fascicolo era stato aperto dopo una denuncia di violazione del diritto d’autore.Fonte notizia: ANSA.it


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